Contratto di Drop Ship per E-Commerce

Contratto e-commerce

Raccoglie gli articoli sulla disciplina del contratto di e-commerce o commercio elettronico
Post by Avv. Nicola Ferrante
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Nel caso di e-commerce indiretto (cessione di beni), nel momento in cui un privato italiano acquista un bene tramite internet da un soggetto residente o stabilito in un Paese extracomunitario si verifica una normale importazione (il consumatore resta inciso dall'imposta in base alle aliquote del proprio Stato).

Nel caso invece dell'e-commerce diretto (prestazioni di servizi) la disciplina Iva stabilisce particolari deroghe alle regole generali nell'applicazione dell'imposta: il soggetto extracomunitario che rende una prestazione elettronica ad un soggetto privato residente in Italia, in deroga alla regola generale (art. 7-ter del Decreto Iva), effettua una prestazione ivi rilevante. Al fine di assolvere l'Iva italiana il prestatore dovrebbe quindi identificarsi in Italia. Se il medesimo prestatore dovesse poi effettuare le stesse operazioni nei confronti di altri privati, residenti in altri Stati Membri, dovrebbe identificarsi in ciascuno di essi, con un aggravio burocratico e finanziario. Proprio per evitare tali problematiche il Legislatore comunitario ha predisposto una norma ad hoc, recepita nel Decreto Iva nell'art. 74-quinquies. Tale regime speciale (applicabile solo alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali) consente all'operatore extracomunitario di identificarsi direttamente in un qualunque Paese dell'UE per assolvere l'imposta relativa a tutte le vendite fatte all'interno della stessa (versando l'Iva con l'aliquota ordinaria in vigore nello Stato membro dove è stabilito il committente). Tuttavia, per evitargli l'onere di registrarsi in tutti gli Stati membri nei quali effettua le forniture, è previsto che egli possa registrarsi in uno Stato membro a sua scelta, e regolare con l'Amministrazione finanziaria di quest'ultimo tutti i rapporti derivanti da tutte le forniture effettuate all'interno dell'UE, versando periodicamente l'imposta dovuta e dichiarando trimestralmente le operazioni effettuate suddivise per Stato membro. L'Amministrazione predetta provvederà poi alla devoluzione degli importi di competenza di altri Stati membri (compensando gli importi che dovessero risultare a proprio credito).

Le modalità che i soggetti extracomunitari devono seguire nel caso in cui abbiano deciso di registrarsi in Italia, sono disciplinate dall'art. 74-quinquies Decreto Iva, applicabile ai soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE, non identificati ai fini iva in ambito comunitario, che effettuano prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto nei confronti di privati residenti in uno Stato Membro. Tali operatori che intendono avvalersi del regime speciale, devono presentare, prima dell'effettuazione delle operazioni, una dichiarazione al Centro Operativo di Pescara (seguendo lo schema disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.e-services.agenziaentrate.it). L'Agenzia delle Entrate notifica poi al soggetto che ha effettuato la dichiarazione un numero identificativo che andrà riportato nella dichiarazione trimestrale nella quale vanno indicati l'ammontare delle prestazioni effettuate per ciascuno Stato membro di residenza/domicilio dei committenti (tale dichiarazione esonera da ulteriori obblighi di fatturazione, registrazione, ecc.); in caso di variazioni o di cessazione dell'attività dovrà procedersi ad apposita comunicazione (i modelli da presentare sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate).

I versamenti dell'imposta dovuta sulle operazioni effettuate devono essere eseguiti entro lo stesso giorno di presentazione della dichiarazione trimestrale (ovvero il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento), e la documentazione relativa alle operazioni effettuate va conservata per 10 anni. Ai soggetti identificati non spetta il diritto alla detrazione dell'imposta eventualmente assolta, ferma restando però la possibilità di presentare la richiesta di rimborso (ricorrendone i presupposti).

L'Agenzia delle Entrate può disporre l'esclusione del soggetto dal particolare regime, al venir meno dei presupposti sopra precisati, o in caso di irregolarità o di inosservanza delle norme previste.

In merito leggi gli altri articoli in tema fiscale: E-commerce e fisco, E-commerce e la disciplina IVA, E-commerce e la disciplina Iva. Approfondimenti e casistiche, E-commerce effettuato da soggietti extraeuropei.

Per informazioni sulla nostra consulenza per la redazione e gestione di contratti di e-commerce visita questa pagina o contatta lo studio alla mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. al numero 328-9687469 o tramite il modulo di contatto sottostante.

NB: si precisa che le seguenti informazioni sono rese pubbliche a puro titolo informativo e rappresentano un estratto della più ampia disciplina fiscale in tema di e-commerce. Lo studio legale non si assume nessuna responsabilità per l'uso di tali informazioni. Lo studio collabora, in tema di disciplina fiscale, con commercialisti specializzati.

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1. Le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva nell'e-commerce o commercio elettronico

L'IVA, applicata nell'UE, è la principale forma di tassazione sui consumi. Nell'intento di instaurare un mercato unico a livello europeo, il Legislatore comunitario ha uniformato le disposizioni Iva al fine di rendere omogenea l'applicazione dell'imposta in ciascuno Stato membro, istituendo e regolamentando il "sistema comune dell'Iva". Il DPR n. 633/72 (c.d. Decreto Iva - riguardante anche l'attività di e-commerce) precisa che l'Iva si applica "sulle (1) cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni e sulle (2) importazioni da chiunque effettuate". Si può notare subito una netta distinzione tra le operazioni di importazione e quelle di cessione di beni/prestazione di servizi, in quanto per queste ultime si richiede, oltre all'elemento oggettivo dato dalla cessione/prestazione, che le stesse vengano poste in essere da un soggetto che agisca nell'esercizio dell'impresa/arte/professione (elemento soggettivo), nel territorio dello Stato (elemento territoriale: in difetto di quest'ultimo requisito l'operazione potrà comunque qualificarsi imponibile ad Iva, ma non in Italia). Tra le operazioni imponibili devono ricomprendersi poi anche gli (3) acquisti intracomunitari.

Se una data operazione rientra in uno dei tre casi sopra citati, è "imponibile" (=rilevante ai fini dell'imposta): il contribuente dovrà pertanto assolvere agli obblighi documentali e contabili previsti nel Decreto Iva.

Il Legislatore nazionale ha poi individuato una serie di operazioni "non imponibili" ed "esenti". Le prime sono quelle per le quali si può presumere che il consumo avvenga fuori del territorio Italiano, oltre ad altre ipotesi specifiche, ovvero: esportazioni (e operazioni ad esse assimilate), servizi internazionali, cessioni a viaggiatori extracomunitari, cessioni intracomunitarie dirette o triangolari, esportazioni verso San Marino o la Città del Vaticano, operazioni effettuate in base ad accordi internazionali, operazioni relative all'utilizzo dei depositi Iva o del regime del margine per i beni usati. Sono invece esenti, secondo il Decreto Iva, le operazioni per le quali l'esenzione è dettata da motivi di ordine sociale e/o economico, a vantaggio dell'interesse pubblico.

Il DPR 633/72 definisce, agli artt. 2 e 3, cosa debba intendersi per cessioni di beni (atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento su beni) e per prestazioni di servizi (prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere), considerando poi delle deroghe sia in "positivo" (situazioni che, pur non presentandone i requisiti, vengono assimilate alle cessioni di beni / prestazioni di servizi) che in "negativo" (situazioni per le quali è espressamente prevista la perdita della qualifica dell'operazione come cessione di bene o prestazione di servizio).

Come anticipato, al fine di verificare se una cessione di beni o prestazione di servizi sia rilevante in Italia, oltre ai presupposti oggettivo e soggettivo deve ricorrere quello territoriale, disciplinato agli artt. 7-7septies del Decreto Iva. Non viene fatto riferimento all'UE "politica", infatti secondo il predetto decreto:

  • "Territorio dello Stato" è quello soggetto alla sovranità della Repubblica Italiana, con esclusione del Comune di Livigno, del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
  • "Territorio della Comunità" è l'insieme dei territori dei singoli Stati Membri (tuttavia come per l'Italia, anche altri Stati Membri sono previste alcune eccezioni).

Occorre infine precisare quando si considera effettuata l'operazione economica (momento impositivo): da tale momento l'imposta sarà esigibile dall'Erario, anche se il pagamento può essere differito. Occorre distinguere:

  • cessione di beni (e-commerce indiretto): se bene immobile, alla stipulazione del contratto (traslativo della proprietà o costitutivo/traslativo di diritto reale); se bene mobile, alla consegna/spedizione. La regola generale viene derogata nel caso di emissione anticipata della fattura o di pagamento del corrispettivo (parziale o totale): in questi casi il momento impositivo viene anticipato a tali momenti.
  • prestazione di servizi (e-commerce diretto): all'atto del pagamento del corrispettivo. Nel caso invece di prestazioni di servizi generici rese o ricevute con controparte non stabilita in Italia, si fa riferimento al momento di ultimazione delle stesse (se hanno carattere periodico o continuativo, si guarda al momento di maturazione dei corrispettivi). Nel caso di emissione anticipata della fattura la prestazione si considera in ogni caso effettuata all'emissione del documento, ma limitatamente all'importo ed indipendentemente dall'incasso del corrispettivo.

In merito leggi gli altri articoli in tema fiscale: E-commerce e fisco, E-commerce e la disciplina IVA, E-commerce e la disciplina Iva. Approfondimenti e casistiche, E-commerce effettuato da soggietti extraeuropei.

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