Tutela dei Consumatori nel Commercio Elettronico

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Lo status dei soggetti coinvolti nel contratto e-commerce, o commercio elettronico, condiziona la disciplina applicabile, specialmente riguardo la tutela della parte qualificabile come consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.Lo. 6 settembre 2005 n. 206 - recentemente modificato).

Per consumatore il Codice del Consumo intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il consumatore è infatti la parte debole del contratto, debole nei confronti dell’imprenditore commerciale che offre il servizio e predispone in via unilaterale le condizioni del contratto. Per questo la disciplina della tutela del consumatore è ispirata ai principi di trasparenza delle condizione del contratto, equivalenza nelle reciproche prestazioni contrattuali, favore per il consumatore in caso di alcune condizioni particolarmente penalizzanti, diritto di recedere dal contratto.

In primo luogo la vetrina virtuale sul sito di e-commerce dovrà descrivere in modo dettagliato l’oggetto o il servizio proposto. Solitamente la costruzione di un sito internet, con la possibilità di aggiungere svariate pagine, foto e didascalie, elimina il problema del difetto di chiarezza della proposta contrattuale.

La più forte tutela rivolta al consumatore è quella riguardante le clausole vessatorie, secondo cui si presumono vessatorie sino a prova contraria una serie di clausole, aventi per effetto quello di alterare significativamente l’equilibrio dei diritti e degli obblighi del contratto a danno del consumatore.  Queste clausole sono nulle, anche se sono state oggetto di una specifica trattativa individuale, quando abbiano per oggetto o per effetto di:

- escludere o limitare la responsabilità del professionista\imprenditore in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o un’omissione del professionista.

- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista\imprenditore o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

- prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto di fatto  la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Il consumatore gode quindi di una tutela più ampia rispetto alla disciplina standard prevista dal Codice Civile, dato che la parte “forte” del contratto non può esonerarsi da responsabilità nemmeno in caso di inadempimento per colpa lieve.

Alla luce di tale disciplina sarà considerata vessatoria la clausola che esclude la garanzia per vizi della cosa venduta o quella che in caso di inadempimento stabilisce un limite sull’importo risarcibile al cliente.

Oltre a tali clausole  sempre nulle, il Codice del Consumo prevede un numero più ampio di clausole che si presumono  vessatorie. In tal caso per superare questa presunzione il professionista\imprenditore dovrà dimostrare che tali clausole sono state oggetto di trattativa individuale con il consumatore. Praticamente ciò comporta la necessità che siano approvate per iscritto dallo stesso  consumatore.

Occorre però notare che il contratto di e-commerce viene solitamente concluso per “vie di fatto”, senza la possibilità di una sottoscrizione delle parti.  In tal caso le eventuali clausole vessatorie sarebbe nulle. Perché non si verificasse  tale effetto sarebbe necessaria la ripetizione in forma scritta del contratto o l’uso della firma digitale prevista dal legislatore nel Codice dell’Amministrazione Digitale.

Altro presidio alla tutela del consumatore è la disciplina prevista dalla garanzia nella vendita di beni di consumo, che impone al venditore di l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Tale conformità si presume nel caso in cui coesistono le seguenti circostanze:

- idoneità all’uso al quale servono abitualmente i beni dello stesso tipo;

- conformità alla descrizione fatta dal venditore e sussistenza della qualità del bene che il venditore ha presentato come campione o modello;

- sussistenza delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche  specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sulla etichettatura;

- idoneità all’uso particolare voluto dal consumatore, idoneità che sia stata portata a conoscenza dal venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Il venditore è quindi responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si presentano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

In caso di difetti di conformità, il consumatore può alternativamente chiedere di riparare il bene  o sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,  salvo che ciò sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, oppure richiedere una riduzione adeguata del prezzo  o la risoluzione del contratto.

La durata della garanzia si estende sino a due anni dalla consegna del bene. Entro termine il venditore sarà responsabile nei confronti del consumatore per ogni difetto di conformità del bene ai sensi del Codice del Consumo. Il consumatore, per avvalersi di questa garanzia dovrà denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. E’ nullo ogni patto o clausola contraria a tale garanzia.

Negli articoli di questa sezione vengono esamintati tutti i requisiti e la disciplina del contratto di e-commerce o commercio elettronico (Il contratto di e-commerce, le informazioni nel contratto, la tutela dei consumatori nell'e-commerce, il diritto di recesso, le caratteristiche del contratto, la conclusione del contratto).

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