Le Comunicazioni Commerciali nel Commercio Elettronico

by Administrator
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Per comunicazione commerciale si intendono tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita attività commerciale, industriale, artigianale o libera professione. Ricadono quindi in tale categoria tutte le comunicazioni rivolte a stimolare il possibile cliente alla conclusione del contratto, come tutte le comunicazioni a contenuto promozionale.

La disciplina delle comunicazioni commerciali nell’ambito del E-commerce, o commercio elettronico, persegue la finalità principale di tutelare l’utente che conclude il contratto attraverso una serie di informazioni commerciali obbligatorie che rendano chiara l’identità della parte con cui l’utente concluderà il contratto.

In primo luogo sono obbligatorie tutta una serie di informazioni che tendono ad identificare con esattezza il prestatore del servizio, il suo luogo di residenza o d’esercizio dell’attività commerciale, le modalità per mettersi direttamente in contatto con lui. Qualora il prestatore sia un professionista iscritto ad un albo regolamentato, le informazioni devono contenere gli estremi dell’iscrizione ad albi o ordini professionali , il titolo professionale e lo stato che lo ha rilasciato, il riferimento ad eventuali norme professionali o codici di condotta, in numero di P.Iva.

Inoltre, i prezzi dei beni e servizi proposti devono essere indicati in maniera chiara, con specificazione di eventuali imposte o spese di consegna.

Un secondo ordine di informazioni obbligatorie sono quelle che devono specificare le modalità di formazione e conclusione del contratto, le indicazione in merito ai mezzi tecnici a disposizione del cliente per correggere eventuali errori prima delle conclusione del contratto, le lingue a disposizione per concludere il contatto, nonché le modalità di archiviazione del contratto e la procedura per accedervi.

In merito tale tematica, il legislatore comunitario ha particolarmente disciplinato le comunicazioni commerciali non sollecitate, alfine di precisare i limiti all’impiego di tali tecniche, per tutelare la privacy dei cittadini.  In particolare l’impiego da parte dell’operatore commerciale del telefono, fax, posta elettronica e di altri sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore, richiede il consenso del consumatore o dell’abbonato al servizio.

Comunque, ai consumatori che hanno espresso il consenso dovrà essere resa disponibile la possibilità di interrompere, gratuitamente e in maniera agevole, il ricevimento delle comunicazioni e l’uso dei suoi dati personali.

In ogni caso è sempre vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione camuffando o celando l’identità del mittente  o senza fornire un recapito valido per inviare la richiesta di cessazione della comunicazione.

In definitiva sarà lecito utilizzare in indirizzo di posta elettronica quando l’interessato sia stato debitamente informato e non si sia opposto all’utilizzo dei suoi dati. Inoltre il consumatore potrà opporsi in qualsiasi momento  all’invio dei messaggi e l’operatore commerciale dovrà informarlo di tale diritto.

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