Contratti per e-Commerce
Consulenza legale per redazione e gestione di contratti di per eCommerce e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Il contratto di realizzazione di un sito di e-commerce può riguardare sia singoli webmaster o web agency, il cui impegno è essenzialmente creare e attivare il portale, sia imprese che hanno un’offerta più strutturata, che comprende oltre la creazione del sito web anche la fornitura di altri servizi accessori, ma comunque utili per il buon esito delle transazioni on line.
Presupposto di tale contratto è che il cliente agisca, nella gestione dell’e-commerce, nell’ambito di una propria attività commerciale organizzata.
I servizi offerti dal fornitore comprendono solitamente:
- la realizzazione del sito web e la predisposizione dello stesso con contenuti grafici scelti dal cliente;
- la predisposizione di un carrello virtuale necessario per le operazioni di acquisto da parte dei clienti;
- la creazione del catalogo dei prodotti, con foto, prezzi, descrizioni scritte;
- il servizio hosting da parte di un server;
- la predisposizione sul sito delle modalità di pagamento dei prodotti;
- un servizio automatico di risposte via mail e di invio di ricevute elettroniche;
- la predisposizione degli strumenti utili per monitorare il sito e-commerce.
Il contratto dovrà chiarire le esigenze del cliente, le sue finalità, la tipologia di prodotti venduti, il contenuto del sito e le caratteristiche tecniche (sito statico o dinamico). Tali dati dovranno essere dettagliati nel contratto ed eventualmente in un allegato tecnico.
Il fornitore, nell’ambito della sua obbligazione, deve garantire il corretto funzionamento del portale e delle procedure d’acquisto ma, naturalmente, non è responsabile del successo dell’impresa o del gradimento da parte del pubblico dei consumatori.
Nell'esecuzione del contratto dovrà esserci una stretta collaborazione tra fornitore e cliente, dato che solitamente è quest'ultimo a fornire il testo, i loghi e le foto da inserire nelle pagine web.
Il cliente dovrà garantire l’originalità e la proprietà di qualsiasi materiale o foto inserita nel portale e assumere la completa responsabilità per qualsiasi materiale caricato. Dovrà inoltre garantire che la sua attività non vada contro la morale o l’ordine pubblico o non contempli contenuti diffamatori, osceni, pornografici ecc……
Il fornitore del servizio si dovrà invece impegnare a mantenere riservate le notizie relative alle password d’accesso al sito e al server, oltre a mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni personali o commerciali che gli sono state comunicate per lo svolgimento del suo compito.
Questi contratti possono inoltre prevedere un servizio di manutenzione e aggiornamento del portale da parte del fornitore. In tal caso potranno essere previste delle penali per il mancato intervento entro termini di tempo prefissati.
Va precisato che il sito e il materiale in esso contenuto restano sempre di proprietà del cliente.
Accessorio a tale contratto può essere inoltre la previsione di un servizio di pubblicità dell’e-commerce da parte del fornitore, tramite inserzioni pubblicitarie via web o altri canali (siti, blog, pagine facebook) a disposizione del fornitore.
Negli articoli di questa sezione esamineremo tutti i requisiti e la disciplina del contratti di e-commerce o commercio elettronico ( Contratto di e commerce, Le informazioni nel contratto di e commerce, Le caratteristiche del contratto, La conclusione del contratto, il contratto di dropship e il contratto per la realizzazione di un sito ecommerce).
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