La Conclusione del Contratto di ecommerce

by Administrator
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Come già rilevato anche al contratto di e-commerce, o commercio elettronico, è applicabile la disciplina dell’articolo 1335 C.C. , che stabilisce il principio della presunzione di conoscenza quando proposta e accettazione giungono all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia. Si ritiene quindi che il ricevimento della proposta o dell’accettazione possa essere provato con qualsiasi mezzo attendibile, incluso l’uso della posta elettronica.

Non si può quindi dubitare che sia l’indirizzo e-mail (magari inserito nel sito web o nella carta intestata)  possa essere considerato un indirizzo valido ai sensi del 1335 C.C.  a cui inviare comunicazioni rilevanti ai fini della conclusione del contratto. Infatti lo stesso articolo del Codice Civile, per consolidata giurisprudenza, prescinde dal mezzo di trasmissione concretamente adoperato.

Nell’ambito della loro autonomia contrattuale, le parti possono comunque decidere in via preliminare l’indirizzo rilevante per l’invio delle comunicazioni relative alla conclusione del contratto. In ogni caso, in assenza di specifiche previsioni, in base al principio della buona fede contrattuale e del reciproco affidamento, si presume che chi intende svolgere la propria attività mediante strumenti elettronici sia d’accordo nell’accettare la valenza delle comunicazioni inviate al suo indirizzo informatico. In tal caso il destinatario avrà l’onere di controllare il proprio indirizzo di posta elettronica per verificare il ricevimento di dichiarazioni negoziale.

In temo di revoca delle dichiarazioni negoziali, resta ferma la disciplina prevista dal art. 1328 secondo cui la proposta può essere revocata sino a che il contratto non sia concluso e che l’accettazione può a sua volta essere revocata purchè la revoca giunga a conoscenza del preponente prima dell’accettazione. Quindi la proposta  inviata utilizzando il web potrà essere revocata sino a che il destinatario del servizio non abbia inviato l’accettazione all’indirizzo elettronico del  preponente. Riguardo l’accettazione, e specialmente per i servizi offerti ad un pubblico indistinto tramite siti web, la revoca è meno praticabile, stante la trasmissione in tempo reale del messaggio al preponente.

Comunque, riguardo ai contratti stipulati con il pubblico dei consumatori, giova ricordare che questi ultimi possono sempre recedere dal contratto, e tale diritto è inderogabile. Per la disciplina dettagliata si rimanda alla sezione sulla protezione dei consumatori nel contratto e-commerce.

Riguardo la conclusione del contratto di e-commerce o commercio elettronico, questo può essere concluso tramite vari schemi:

- mediante proposta e accettazione ai sensi dell’art. 1335 c.c.;

- mediante proposta e accettazione consistente nella digitazione di un tasto o simbolo virtuale;

- mediante l’inizio dell’esecuzione tramite l’invio dei dati identificativi della carta di credito o del mezzo di pagamento prescelto;

Si deve comunque precisare che tali forme di manifestazioni del consenso sono considerate giuridicamente atipiche o comunque “deboli” (in tali casi si parla di crisi della sottoscrizione contrattuale), anche se possono sicuramente costituire fonte di prova della conclusione del contratto. Diversamente, la firma elettronica qualificata o la firma digitale permettono di equiparare il documento informatico ad una scrittura privata con gli stessi effetti previsti  dal Codice Civile, garantendo così maggior sicurezza e affidabilità.

Riguardo la conoscibilità del contratto e delle clausole contrattuali, specialmente riguardo i servizi rivolti ai consumatori, il testo contrattuale dovrà essere trasparente, cioè chiaro e comprensibile, e reso conoscibile prima dell’accettazione del servizio. Il testo dovrà quindi essere reso disponibile su una pagina web, e la sua visione dovrà essere un passaggio obbligato prima della pagina relativa all’invio dell’ordine.  Per approfondimenti si rinvia alla sezione sulla tutela del consumatore nel contratto e-commerce.

Riguardo il luogo fisico di conclusione del contratto, nel caso in cui il destinatario del servizio sia un consumatore, il riferimento è il luogo di residenza del consumatore. Nel caso di contratti tra imprenditori commerciali o professionisti, si fa invece riferimento alla libera scelta delle parti o al  principio del collegamento più stretto, secondo il principio di prossimità (luogo di residenza abituale o sede dell'amministrazione centrale della parte di chi deve fornire la prestazione; sede principale dell'attività economica della parte ovvero altra sede della parte che fornisce la prestazione, ecc.)

Negli articoli di questa sezione esamineremo tutti i requisiti e la disciplina  del contratti di e-commerce o commercio elettronico (Il contratto di e-commerce, le informazioni nel contratto, la tutela dei consumatori nell'e-commerce, il diritto di recesso, le caratteristiche del contratto, la conclusione del contratto).

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